Art. 3.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

      «2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

          a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna

 

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elettorale, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1;

          b) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

          c) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario».

      2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2».