1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna
b) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
c) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario».
2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2».